Rette

Caratteristiche e rette in vigore dal 1 gennaio 2024

Data di pubblicazione:
05 Ottobre 2021

1. La retta di degenza è determinata dalla Giunta comunale come indicato all’ art. 2 del Regolamento
2. La Giunta comunale fissa annualmente l’importo delle rette con propria motivata deliberazione. Gli importi delle rette vengono trasmessi alla Regione, nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. La retta varia a seconda che il ricoverato abbia, prima dell’ingresso in struttura, il domicilio di soccorso nel comune di Gradisca d’Isonzo o nei comuni del Distretto Alto Isontino.
4. La retta si diversifica in relazione al grado di autosufficienza o meno dell’ospite.
5. Esclusivamente per i posti per non autosufficienti per i quali sussiste il convenzionamento, viene erogato il contributo regionale giornaliero fisso per l’abbattimento della retta, nonché eventualmente anche il contributo regionale variabile legato all’ISEE. Tali contributi vengono detratti mensilmente nella nota di addebito relativa alla retta di degenza dell’ospite non autosufficiente e vengono conteggiati in base alle presenze/assenze dell’ospite, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
6. La retta di degenza è comprensiva di tutti i servizi elencati e descritti all’art. 5 del Regolamento
7. La retta di degenza è comprensiva del servizio di lavanderia, riguardante sia la biancheria piana (lenzuola, federe, copriletti, asciugamani, ecc.) che la biancheria personale e i capi di vestiario personali dell’ospite.
Qualora l’ospite non usufruisca del servizio di lavanderia per la biancheria personale e i capi di vestiario personali, la retta rimarrà comunque invariata come disciplinato dal successivo art. 21 del Regolamento cui si rinvia.
8. La modalità di pagamento avviene mediante l'emissione di un avviso tramite PagoPa nel quale viene indicato il termine entro il quale effettuare il pagamento.
9. Se durante il ricovero l’ospite dovesse perdere il requisito dell’autosufficienza, previo accertamento sanitario, verrà applicata la retta prevista per i non autosufficienti.
10. La retta di degenza è giornaliera.
11. La giornata di sospensione dalla struttura viene intesa come giornata in cui l’ospite non è presente in struttura per dormire entro le ore 23.59 del giorno stesso.
12. Per la giornata di ingresso in struttura viene applicata la retta piena.
13.Per la giornata di dimissione dalla struttura viene applicata la retta piena.
14. Qualora si verifichino delle giornate di sospensione dalla struttura, intese come giornate in cui l’ospite non rientra stabilmente in struttura per dormire entro le ore 23.59 del giorno stesso, si adottano i seguenti criteri per l’applicazione della retta di degenza:

A) GIORNATE DI SOSPENSIONE PER RICOVERO OSPEDALIERO:
1) prima giornata di sospensione dalla struttura per ricovero ospedaliero:
a) retta in forma piena se primo giorno di 29 (ventinove) giorni consecutivi o meno di trenta giorni consecutivi facendo decorrere il conteggio dalla prima giornata di sospensione dalla struttura;
b) retta in forma ridotta, applicando la riduzione del 30% sulla retta al lordo dei contributi regionali, se primo giorno di 30 (trenta) giorni consecutivi o più, facendo decorrere il conteggio dalla prima giornata di sospensione dalla struttura;
2) giornate di sospensione dalla struttura per ricovero ospedaliero:
a) retta in forma piena se il periodo di sospensione è inferiore a trenta giorni consecutivi, ovvero se il periodo è pari o inferiore a 29 giorni consecutivi, facendo decorrere il conteggio dalla prima giornata di sospensione dalla struttura;
b) in forma ridotta, applicando la riduzione del 30% sulla retta al lordo dei contributi regionali, se il periodo di sospensione è maggiore a 29 (ventinove) giorni consecutivi, ovvero è uguale o superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, facendo decorrere il conteggio dalla prima giornata di sospensione dalla struttura.

B) GIORNATE DI SOSPENSIONE PER ALLONTANAMENTO:
in caso di assenza volontaria dell’ospite per allontanamento dalla struttura, con o senza preavviso, la retta di degenza applicata rimarrà in forma piena ai fini della conservazione del posto.
15. Per la giornata di rientro da qualsiasi tipo di sospensione viene applicata la retta di degenza in forma piena.

Ultimo aggiornamento

Martedi 02 Gennaio 2024